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Statuto

FONDAZIONE MARIO MORPURGO NILMA

ARTICOLO 1

La Fondazione Mario Morpurgo Nilma trae origine dal testamento pubblico di data 22 febbraio 1941 e relativi codicilli del benefattore Mario Morpurgo, nato a Trieste il 27 marzo 1867 e deceduto a Pordenone il 18 dicembre 1943, il quale stabilì che con la sostanza ereditaria, depurata dei legati e relativi oneri, fosse istituita una Fondazione benefica, intestata a suo nome, i cui redditi siano devoluti a scopo di beneficenza e che nella scelta dei beneficandi, oltre a tener conto delle condizioni di bisogno, sia data la preferenza a famiglie decadute ed a poveri vergognosi.

ARTICOLO 2

La Fondazione si è costituita con Decreto del Presidente della Zona di Trieste del Governo Militare Alleato n. 3183/15738 di data 5 dicembre 1947 e, successivamente, eretta in Ente Morale con il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 di data 26 maggio 1965. In data 27 luglio 2005 con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, su istanza del Presidente della Fondazione Morpurgo Nilma di data 5 maggio 2005, l'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza Mario Morpurgo Nilma è depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato. La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle personalità giuridiche.

ARTICOLO 3

La Fondazione, la cui durata è illimitata, ha la sua sede in Trieste.

ARTICOLO 4

Scopo della Fondazione è di soccorrere, in qualsiasi forma, persone in condizioni di bisogno con preferenza a famiglie decadute e poveri vergognosi. Nell'assegnazione dell'assistenza sarà data la preferenza agli aspiranti nati o residenti a Trieste. Il soccorso e l'assistenza saranno perseguite tramite la devoluzione annuale delle rendite fondazionali - o parte di esse - previa deduzione dei costi di gestione e amministrazione del patrimonio fondazionale. In caso di reddito mancante o insufficiente, e così pure per altro giustificato motivo, potrà essere sospesa, per una o più annualità, l'erogazione delle rendite maturate. Le modalità delle erogazioni e i termini per aspirarvi saranno portati a conoscenza degli interessati nelle forme più opportune. Le somme che saranno da erogare ai singoli assistiti dovranno essere, salvo casi eccezionali così determinati dal Consiglio di Amministrazione, di importo tale da consentire di estendere la beneficenza al maggior numero possibile di bisognosi. La Fondazione potrà promuovere ed aiutare, finanziariamente, proprie attività o attività di carattere privato aventi gli scopi di cui al presente articolo. Potrà inoltre, eccezionalmente e motivatamente, devolvere, direttamente od attraverso altri enti non aventi scopo di lucro, delle somme anche ad altri scopi purché con finalità analoghe a quelle di cui al presente articolo o comunque ritenute meritevoli.

ARTICOLO 5

La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi fini con le rendite del patrimonio che è costituito dallo stabile di via M.R. Imbriani n.5 in Trieste. Il patrimonio fondazionale potrà essere accresciuto mediante lasciti, donazioni ed elargizioni che vi fossero devoluti e dovrà sempre essere investito a giudizio del Consiglio di Amministrazione in forma sicura e buona rendita.

ARTICOLO 6

Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Segretario;
– l’Organo di Controllo.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sono designati dal Comune di Trieste, e uno ciascuno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia e dalla Confcommercio Trieste – Piccole Medie Imprese della Provincia di Trieste. I Consiglieri così nominati esercitano le loro funzioni per un quinquennio e possono sempre essere riconfermati. Nel corso del loro mandato potranno venir sostituiti in caso di rinuncia all'incarico, di impedimento a svolgere le loro mansioni, di morte, ovvero, se dovessero decadere dalla carica a seguito di subita condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero, per gravi motivi di carattere morale oppure in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza dalla carica di Consigliere è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che per il tramite del proprio Presidente richiederà all'Organo a cui spetta la nomina la sostituzione del membro scaduto. Il Presidente e i Consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale entrano a far parte. I membri del Consiglio di Amministrazione disimpegnano le loro funzioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese borsuali e assicurative inerenti allo svolgimento del mandato. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può determinare per ogni Consigliere un’indennità per il disimpegno delle sue funzioni. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente e, sempre nel proprio ambito, il Segretario. Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:
– eleggere, fra i propri membri, il Presidente;
– eleggere, fra i propri membri, il Segretario;
– nominare l’Organo di Controllo;
– deliberare i regolamenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per la gestione di tutte le entrate e uscite;
– approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno, il conto consuntivo;
– deliberare in merito all'assunzione, avuto riguardo delle disponibilità di bilancio, di impiegati per il disbrigo delle funzioni amministrative e contabili, fissando, con regolamento interno, lo stato giuridico ed economico, nonché la pianta organica;
– deliberare l'assegnazione di incarichi a persone esperte e/o strutture specializzate determinando in merito le conseguenti condizioni e i relativi compensi;
– nominare il Direttore, stabilendone i relativi poteri e mansioni;
– determinare nei particolari gli impegni economici, la tipologia, le condizioni, le modalità e le procedure degli interventi di cui all'articolo 4;
– deliberare in merito alla sospensione o licenziamento degli impiegati;
– deliberare, quando occorre, modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 8

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di rappresentanza della Fondazione verso terzi, in giudizio e dinanzi agli organi amministrativi. Spetta al Presidente di adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio di Amministrazione e sottoponendo la relativa delibera alla ratifica di questo nella sua prima riunione successiva. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso e cura che sia redatto il verbale della seduta, che verrà letto, approvato e firmato dagli altri Consiglieri nella seduta seguente. Quando alcuno degli intervenuti al Consiglio si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione sul verbale. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente può richiedere la presenza del Direttore, se nominato, o di uno o più collaboratori della Fondazione i quali potranno svolgere le funzioni di segretariato del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione disimpegna le proprie funzioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese borsuali e assicurative inerenti allo svolgimento del mandato. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può determinare per il Presidente un’indennità per il disimpegno delle sue funzioni.

ARTICOLO 9

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci, a tutti gli effetti, il Segretario, ovvero, in mancanza, il Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o quando almeno tre Consiglieri ne facciano domanda scritta motivata indirizzata al Presidente stesso.

ARTICOLO 11

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza e deve essere spedito a tutti i Consiglieri e all’Organo di Controllo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica almeno quattro giorni prima della data della seduta. Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può essere effettuata per telegramma o telefonicamente almeno due giorni liberi prima della seduta.

ARTICOLO 12

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Alle votazioni si procede per appello nominale. Oltre ai casi previsti dalla legge, si vota a scrutinio segreto su richiesta anche di un singolo membro. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Direttore, se nominato, o da uno o più collaboratori della Fondazione che possono partecipare su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualunque sia l'argomento da trattare, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 13

L’Organo di Controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere monocratico o collegiale; in quest'ultimo caso, esso non potrà essere composto da più di tre membri. L’Organo di Controllo dura in carica un quinquennio e, nel caso di organo collegiale, elegge tra i suoi componenti, i quali potranno sempre essere riconfermati, il Presidente. Qualora, durante il quinquennio, l'unico componente dell'Organo di Controllo o, nel caso di organo collegiale, uno dei membri dell’Organo di Controllo, ivi compreso il Presidente, dovesse cessare dalla carica a seguito di rinuncia, impedimento, morte, o decadenza per gravi motivi di carattere morale o a seguito di condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad una nuova nomina. L'unico componente dell'Organo di Controllo o, nel caso di organo collegiale, uno dei membri dell’Organo di Controllo, ivi compreso il Presidente, che surroga altri anzitempo cessati, resta in carica fino al termine del mandato dell’Organo di Controllo del quale entra a far parte. L’Organo di Controllo esercita le funzioni di controllo sulle gestioni amministrativa e finanziaria, nonché sulla regolare tenuta delle scritture contabili.

ARTICOLO 14

L'unico componente dell'Organo di Controllo o, nel caso di organo collegiale, i membri dell’Organo di Controllo, ivi compreso il Presidente, disimpegnano la carica a titolo gratuito, salvo la rifusione delle spese borsuali. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un compenso per l'unico componente dell’Organo di Controllo o, nel caso di organo collegiale, per i membri dell’Organo di Controllo, ivi compreso il Presidente, che non potrà comunque essere superiore al limite massimo previsto dalle Tariffe in vigore per gli appartenenti agli Ordini professionali cui i nominati saranno iscritti.

ARTICOLO 15

L'esercizio della Fondazione inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 16

L’Organo di Controllo, assistito dal Direttore, se nominato, o da uno o più collaboratori della Fondazione, presenta al Consiglio di Amministrazione, entro il 15 aprile di ciascun anno, la relazione sul bilancio consuntivo dell'anno precedente, e rispettivamente, entro il 15 dicembre di ciascun anno, la relazione sul bilancio preventivo per l'anno successivo. A tale fine il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere all’Organo di Controllo entro il 1° aprile di ciascun anno la proposta di bilancio consuntivo, ed entro il 1° dicembre di ogni anno la proposta di bilancio preventivo per l'anno successivo. Il Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle eventuali osservazioni dell’Organo di Controllo e, se del caso, apportare le conseguenti variazioni di bilancio, ritenute più opportune. Delle sedute dell’Organo di Controllo viene redatto un verbale da sottoscriversi da parte dell'unico componente o, nel caso di organo collegiale, dei membri presenti alla seduta. I verbali devono venir sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la adozione, in eventualità, dei provvedimenti necessari di sua competenza.

ARTICOLO 17

Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente Statuto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, ovvero, quelle contenute in eventuali leggi speciali, emanate in materia.

ARTICOLO 18

Il presente Statuto non prevede alcun caso di estinzione della Fondazione. Comunque, ove dovesse verificarsi una delle altre cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile, il patrimonio residuo sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione ad Istituzioni aventi finalità del tutto o in parte analoghe a quelle di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Norme Transitorie

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 7 del presente Statuto, i membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione rimangono in carico fino alla naturale scadenza del loro mandato.