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Statuto

FONDAZIONE MARIO MORPURGO NILMA ETS

Titolo I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Atto di costituzione e scopo

1.1 La Fondazione Mario Morpurgo Nilma trae origine dal testamento pubblico di data 22 febbraio 1941 e relativi codicilli del benefattore Mario Morpurgo, nato a Trieste il 27 marzo 1867 e deceduto a Pordenone il 18 dicembre 1943, il quale stabilì che con la sostanza ereditaria, depurata dei legati e relativi oneri, fosse istituita una Fondazione benefica, intestata a suo nome, i cui redditi siano devoluti a scopo di beneficenza e che nella scelta dei beneficandi, oltre a tener conto delle condizioni di bisogno, sia data la preferenza a famiglie decadute ed a poveri vergognosi.


ARTICOLO 2

Genesi

2.1 La Fondazione si è costituita con Decreto del Presidente della Zona di Trieste del Governo Militare Alleato n. 3183/15738 di data 5 dicembre 1947 e, successivamente, eretta in Ente Morale con il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 di data 26 maggio 1965.
2.2 In data 27 luglio 2005 con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, su istanza del Presidente della Fondazione Morpurgo Nilma di data 5 maggio 2005, l'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza Mario Morpurgo Nilma è depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato.
2.3 La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle personalità giuridiche.


ARTICOLO 3

Sede e Denominazione

3.1 La Fondazione, la cui durata è illimitata, ha la sua sede in Trieste. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3.2 In conseguenza dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore e per la durata della stessa, la Fondazione ha l’obbligo di inserire l’acronimo “Ets” o la locuzione “ente del terzo settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.


ARTICOLO 4

Finalità e attività

4.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017:
• lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
• lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4.2 A tali scopi la Fondazione si propone di soccorrere, in qualsiasi forma, persone in condizioni di bisogno con preferenza a famiglie decadute e poveri vergognosi. Nell'assegnazione dell'assistenza sarà data la preferenza agli aspiranti nati o residenti a Trieste.
4.3 Il soccorso e l'assistenza saranno perseguite tramite la devoluzione annuale delle rendite fondazionali - o parte di esse - previa deduzione dei costi di gestione e amministrazione del patrimonio fondazionale.
4.4 In caso di reddito mancante o insufficiente, e così pure per altro giustificato motivo, potrà essere sospesa, per una o più annualità, l'erogazione delle rendite maturate. Le modalità delle erogazioni e i termini per aspirarvi saranno portati a conoscenza degli interessati nelle forme più opportune.
4.5 Le somme che saranno da erogare ai singoli assistiti dovranno essere, salvo casi eccezionali così determinati dal Consiglio di Amministrazione, di importo tale da consentire di estendere la beneficenza al maggior numero possibile di bisognosi.
4.6 La Fondazione potrà promuovere ed aiutare, finanziariamente, proprie attività o attività di carattere privato aventi gli scopi di cui al presente articolo. Potrà inoltre, eccezionalmente e motivatamente, devolvere, direttamente od attraverso altri enti non aventi scopo di lucro, delle somme anche ad altri scopi purché con finalità analoghe a quelle di cui al presente articolo o comunque ritenute meritevoli.
4.7 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente Atto, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione. L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente comma, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4.8 La Fondazione può infine svolgere attività di raccolta fondi, sia in forma occasionale che continuativa, nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.


Titolo II – Risorse. Divieto di distribuzione Di utili. Bilancio

ARTICOLO 5

Patrimonio e sua destinazione 
Divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione

5.1 La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 117/2017.
5.2 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5.3 La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi fini con le rendite del patrimonio che è costituito dallo stabile di via M.R. Imbriani n.5 in Trieste. Il patrimonio fondazionale potrà essere accresciuto mediante lasciti, donazioni ed elargizioni che vi fossero devoluti, nonché da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, dai ricavi delle attività secondarie e strumentali eventualmente svolte e dovrà sempre essere investito a giudizio del Consiglio di Amministrazione in forma sicura e buona rendita.
5.4 Ai sensi del secondo comma dell’art. 8 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione ha il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le circostanze indicate al comma 3 del medesimo art. 8 CTS.


ARTICOLO 6

Bilancio

6.1 L'esercizio della Fondazione inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.
6.2 L'Organo di Controllo, assistito dal Direttore, se nominato, o da uno o più collaboratori della Fondazione, presenta al Consiglio di Amministrazione, entro il 15 aprile di ciascun anno, la relazione sul bilancio consuntivo dell'anno precedente e sul bilancio preventivo dell'anno in corso. A tal fine il Presidente, per conto del Consiglio di Amministrazione deve trasmettere all'Organo di Controllo entro il primo aprile di ciascun anno la proposta di bilancio consuntivo dell'anno precedente e la proposta di bilancio preventivo dell'anno in corso. Il Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle eventuali osservazioni dell’Organo di Controllo e, se del caso, apportare le conseguenti variazioni di bilancio, ritenute più opportune.
6.3 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.
6.4 Dopo l’approvazione, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal d.lgs. 117/2017.
6.5 Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del d.lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.


ARTICOLO 7

Apporto del volontariato

7.1 La Fondazione può avvalersi di volontari.
7.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
7.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
7.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
7.5 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
7.6 La Fondazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.


Titolo III - Organi

ARTICOLO 8

Organi

8.1 Sono organi della Fondazione:
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente;
• il Segretario;
• l’Organo di Controllo;
• Il Revisore legale dei conti (eventuale).


ARTICOLO 9

Consiglio Di Amministrazione:
Composizione. Durata. Cessazione della carica di amministratore. Indennità. Potere di rappresentanza

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sono designati dal Comune di Trieste, e uno ciascuno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia e dalla Confcommercio Trieste – Piccole Medie Imprese della Provincia di Trieste.
9.2 I Consiglieri così nominati esercitano le loro funzioni per un quinquennio e decadono dall'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio. I Consiglieri possono sempre essere riconfermati.
9.3 Nel corso del loro mandato potranno venir sostituiti in caso di rinuncia all'incarico, di impedimento a svolgere le loro mansioni, di morte, ovvero, se dovessero decadere dalla carica a seguito di subita condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero, per gravi motivi di carattere morale oppure in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza dalla carica di Consigliere è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che per il tramite del proprio Presidente richiederà all'Organo a cui spetta la nomina la sostituzione del membro scaduto. In nessun caso i Consiglieri potranno decadere dalla carica ad istanza dell’Ente che li ha designati.
9.4 Il Presidente e i Consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale entrano a far parte.
9.5 I membri del Consiglio di Amministrazione disimpegnano le loro funzioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese borsuali e assicurative inerenti allo svolgimento del mandato. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può determinare per ogni Consigliere un’indennità per il disimpegno delle sue funzioni.
9.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente e, sempre nel proprio ambito, il Segretario.
9.7 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell’articolo 26 del D.Lgs. 117/2017, a quale di essi è attribuita la rappresentanza della Fondazione, precisando se congiuntamente o disgiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e pertanto eventuali limitazioni allo stesso saranno opponibili ai terzi solo se iscritte nel RUNTS ovvero provando che i terzi ne erano a conoscenza.


ARTICOLO 10

Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

10.1 Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge.
10.2 In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:
A) eleggere, fra i propri membri, il Presidente;
B) eleggere, fra i propri membri, il Segretario;
C) nominare l’Organo di Controllo e, quando necessario, il Revisore legale dei conti;
D) deliberare i regolamenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per la gestione di tutte le entrate e uscite;
E) approvare, entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo redatto nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 D.Lgs. 117/2017, e curare tutti gli adempimenti pubblicitari successivi all’approvazione;
F) redigere, ove necessario, il bilancio sociale;
G) deliberare in merito all'assunzione, avuto riguardo delle disponibilità di bilancio, di impiegati per il disbrigo delle funzioni amministrative e contabili, fissando, con regolamento interno, lo stato giuridico ed economico, nonché la pianta organica;
H) deliberare l'assegnazione di incarichi a persone esperte e/o strutture specializzate determinando in merito le conseguenti condizioni e i relativi compensi;
I) nominare il Direttore, stabilendone i relativi poteri e mansioni;
J) determinare nei particolari gli impegni economici, la tipologia, le condizioni, le modalità e le procedure degli interventi di cui all'articolo 4;
K) deliberare in merito alla sospensione o licenziamento degli impiegati;
L) deliberare, quando occorre, modifiche allo Statuto;
M) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell’Organo amministrativo della Fondazione.


ARTICOLO 11

Presidente

11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di rappresentanza della Fondazione verso terzi, in giudizio e dinanzi agli organi amministrativi. Spetta al Presidente di adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio di Amministrazione e sottoponendo la relativa delibera alla ratifica di questo nella sua prima riunione successiva.
11.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso e cura che sia redatto il verbale della seduta, che verrà letto, approvato e firmato dagli altri Consiglieri nella seduta seguente. Quando alcuno degli intervenuti al Consiglio si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione sul verbale.
11.3 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente può richiedere la presenza del Direttore, se nominato, o di uno o più collaboratori della Fondazione i quali potranno svolgere le funzioni di segretariato del Consiglio stesso.
11.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione disimpegna le proprie funzioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese borsuali e assicurative inerenti allo svolgimento del mandato. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può determinare per il Presidente un’indennità per il disimpegno delle sue funzioni.
11.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci, a tutti gli effetti, il Segretario, ovvero, in mancanza, il Consigliere più anziano di età.


ARTICOLO 12

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o quando almeno tre Consiglieri ne facciano domanda scritta motivata indirizzata al Presidente stesso.
12.2 L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza e deve essere spedito a tutti i Consiglieri e all’Organo di Controllo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica almeno quattro giorni prima della data della seduta.
12.3 Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può essere effettuata per telegramma o telefonicamente almeno due giorni liberi prima della seduta.
12.4 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
12.5 Alle votazioni si procede per appello nominale. Oltre ai casi previsti dalla legge, si vota a scrutinio segreto su richiesta anche di un singolo membro.
12.6 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Direttore, se nominato, o da uno o più collaboratori della Fondazione che possono partecipare su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio.
12.7 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualunque sia l'argomento da trattare, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
A) che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti;
B) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
C) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
D) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
E) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.


ARTICOLO 13

Organo di Controllo

13.1 L’Organo di Controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere monocratico o collegiale; in quest'ultimo caso, esso non potrà essere composto da più di tre membri. L’Organo di Controllo dura in carica un quinquennio e, nel caso di organo collegiale, elegge tra i suoi componenti, i quali potranno sempre essere riconfermati, il Presidente. L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, decade dall'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio.
13.2 Qualora, durante il quinquennio, l'unico componente dell'Organo di Controllo o, nel caso di organo collegiale, uno dei membri dell’Organo di Controllo, ivi compreso il Presidente, dovesse cessare dalla carica a seguito di rinuncia, impedimento, morte, o decadenza per gravi motivi di carattere morale o a seguito di condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad una nuova nomina. L'unico componente dell'Organo di Controllo o, nel caso di organo collegiale, uno dei membri dell’Organo di Controllo, ivi compreso il Presidente, che surroga altri anzitempo cessati, resta in carica fino al termine del mandato dell’Organo di Controllo del quale entra a far parte.
13.3 L’Organo di Controllo esercita le funzioni di controllo sulle gestioni amministrativa e finanziaria, nonché sulla regolare tenuta delle scritture contabili. Vigila altresì sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili ed esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore.
13.4 Delle sedute dell’Organo di Controllo viene redatto un verbale da sottoscriversi da parte dell'unico componente o, nel caso di organo collegiale, dei membri presenti alla seduta. I verbali devono venir sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la adozione, in eventualità, dei provvedimenti necessari di sua competenza.
13.5 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 D.Lgs. 117/2017.


ARTICOLO 14

Revisore legale dei conti

14.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 31 D.Lgs. 117/2017, l’Organo di amministrazione procede alla nomina del Revisore legale dei conti.


ARTICOLO 15

Gratuità delle cariche

15.1 L'unico componente dell'Organo di Controllo o, nel caso di organo collegiale, i membri dell’Organo di Controllo, ivi compreso il Presidente, disimpegnano la carica a titolo gratuito, salvo la rifusione delle spese borsuali.
15.2 Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un compenso per l'unico componente dell’Organo di Controllo o, nel caso di organo collegiale, per i membri dell’Organo di Controllo, ivi compreso il Presidente, che non potrà comunque essere superiore al limite massimo previsto dalle Tariffe in vigore per gli appartenenti agli Ordini professionali cui i nominati saranno iscritti.


Titolo IV – Disposizioni finali

ARTICOLO 16

Libri sociali obbligatori

16.1 Oltre al Registro di cui al precedente articolo 7.6, la Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del d.lgs. 117/2017.


ARTICOLO 17

Statuto

17.1 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
17.2 L’organo amministrativo può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
17.3 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.


ARTICOLO 18

Clausola compromissoria

18.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i membri degli organi della Fondazione, tra questi e la Fondazione stessa, ovvero tra la Fondazione e terzi, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al presente statuto, alla sua interpretazione, esecuzione o validità, saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo dai primi due, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la Fondazione ha sede legale.
18.2 Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con sede dell’arbitrato presso la sede legale della Fondazione.
18.3 La disciplina dell’arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Trieste.
18.4 Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.
18.5 La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie relative a diritti indisponibili e alle materie per le quali la legge prevede espressamente la competenza inderogabile dell’autorità giudiziaria.


ARTICOLO 19

Estinzione

19.1 Il presente Statuto non prevede alcun caso di estinzione della Fondazione.
19.2 Comunque, ove dovesse verificarsi una delle altre cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile, il patrimonio residuo sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione ad altri enti appartenenti al Terzo settore aventi finalità del tutto o in parte analoghe a quelle di cui all'articolo 4 del presente Statuto e previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo settore.


ARTICOLO 20

Clausola di rinvio

20.1 Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente Statuto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 ovvero quelle contenute in eventuali altre leggi speciali, emanate in materia.